Ultima modifica: 29 Novembre 2013

Rappresentazione grafica

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

La rappresentazione grafica relativa agli enti di diritto privato controllati, agli enti pubblici vigilati e alle società partecipate non è possibile poiché tali voci non sono previste nella scuola.