OIV
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 |
I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance fanno parte delle voci non previste nella scuola.
A tale proposito, nella seduta del 21/02/2013 la CiVIT ha sancito che – ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009 – nell’ambito del sistema scolastico è esclusa la costituzione degli OIV sollevando quindi le Istituzioni Scolastiche dall’obbligo di pubblicazione.