Liste di attesa
Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. |
Liste di attesa: non previste e non necessarie per i servizi erogati dall’istituto